Le attività di ricerca e sviluppo ricomprese in tale agevolazione fiscale, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli prettamente scientifici e tecnologici (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 5-E del 16 marzo 2016, introdotta per chiarire l’ambito di applicazione della normativa in questione, divide le attività di Ricerca e Sviluppo in tre differenti categorie:
Si specifica che sono classificabili nella categoria ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
Nella ricerca industriale rientrano le attività di:
Infine, rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale le attività di:
Sono, pertanto, escluse dall’agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi.
Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).
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