Ultimo Aggiornamento: 17 Marzo 2020
Decreto legge anti Covid-19 ha predisposto diversi scenari di aiuti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemologica da covid-19.
Il governo ha varato il decreto “cura-Italia” per un totale di 25 miliardi da disporre per il sistema sanitario, per lavoratori, famiglie e imprese.
Sanità
Sono previsti 1,15 miliardi per la sanità e 1,5 miliardi per la Protezione civile, fondi per gli straordinari di medici e infermieri, possibilità per i prefetti di requisire ospedali e altre strutture per le persone in quarantena, potere per la Protezione civile e per il nuovo commissario straordinario per l’emergenza sanitaria di requisire strutture e mezzi per potenziare i reparti degli ospedali.
Imprese – Autonomi
Sono previsti anche i sostegni alle imprese, a quelle che si sono fermate e quelle che continuano a lavorare. Per gli autonomi, inclusi i lavoratori del turismo e dello spettacolo, arriva una una tantum da 500 euro. Per tutte le aziende c’è la possibilità di usufruire per nove settimane di cassa integrazione in deroga.
Vengono rinviate tutte le scadenze fiscali e vengono sospesi i mutui, fino a 18 mesi, per tutti coloro che siano in difficoltà economica, inclusi gli autonomi. Nascita di un fondo “di ultima istanza” da 200 milioni per aiutare chi nel 2019 aveva guadagnato meno di 10mila euro e ora a causa del virus si è dovuto fermare. Per chi ha continuato ad andare al lavoro a marzo ci sarà un bonus di 100 euro.
Famiglie
Per le famiglie con i figli a casa arrivano congedi speciali retribuiti al 50% fino a 15 giorni o in alternativa un bonus baby sitter da 600 euro che salgono a 1000 euro per medici e tecnici sanitari. Ci sono misure per proteggere gli autisti di scuolabus, i taxisti, i postini. Rimborsi degli spettacoli, sostegno all’editoria.
Nello specifico, il decreto si compone di cinque titoli e comprende anche quelli che giornalisticamente sono stati denominati “pacchetto sanità” e “pacchetto famiglia”:
Titolo I – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
Titolo II – Misure a sostegno del lavoro;
Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
Titolo V – Ulteriori disposizioni.
Il decreto prevede uno stanziamento di circa 25 miliardi di euro, cifra per la quale il Governo ha avuto già l’autorizzazione del Parlamento.
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
Per contenere e gestire nelle prossime settimane l’emergenza Coronavirus, il Governo ha stanziato:
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1,15 miliardi per il finanziamento del SSN standard;
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1,50 miliardi per il fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Protezione Civile.
Vengono inoltre previste ulteriori norme finalizzate a:
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incentivi finanziari in favore del personale dipendente del SSN (art.1);
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potenziare le risorse umane in dotazione al Ministero della Salute, le reti di assistenza territoriale, le strutture della sanità militare, le risorse umane dell’INAIL (art. 2);
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potenziamento delle reti di assistenza territoriale (art. 3);
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introdurre incentivi alla produzione e fornitura di dispositivi medici (art.5);
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requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia (art. 6);
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disporre l’arruolamento temporaneo di medici ed infermieri militari (art. 7);
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introduzione di misure straordinarie per derogare ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza sia per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e sia per gli operatori socio-sanitari (art. 12).
Misure a sostegno del lavoro
Il pacchetto lavoro prevede differenti misure speciali quali:
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Cassa integrazione guadagni estesa a tutte le aziende per nove settimane.
L’articolo 18 estende a tutte le aziende, senza distinzioni territoriali e/o dimensionali, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 18).
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Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato.
A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (art. 22).
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Estensione durata permessi retribuiti.
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 23).
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Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19.
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità (art.24).
Complessivamente sono circa 5 i miliardi da dedicare agli ammortizzatori sociali.
Altre importanti misure del pacchetto lavoro riguardano l’incentivo allo smart working ed all’utilizzo di ferie e congedi.
Misure di sostegno alle PMI
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro (art.48)volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.
Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Il pacchetto fiscale del testo del decreto legge dedica tre articoli, 57, 58 e 59, alla proroga e/o sospensione delle scadenze fiscali.
– i soggetti elencati al comma 2 articolo 57 DL e le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, le aziende con sede nella prima zona rossa: proroga scadenze al 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare entro ottobre 2020;
– Imprese con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019: proroga scadenze al 31 maggio oppure con rate di pari importo da versare entro ottobre 2020;
– Imprese che non rientrano nei due elenchi di cui sopra: proroga scadenza al 20 marzo 2020.
In particolare:
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L’articolo 57 prevede l’elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi a prescindere dal volume d’affari. Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati;
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L’articolo 58 prevede invece l’elenco delle categorie per le quali i versamenti sono sospesi nel caso in cui il volume d’affari dell’anno precedente sia stato inferiore a 2 milioni di euro. Per tali soggetti sono sospesi i versamenti relativi a:
– ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– IVA;
– contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
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L’articolo 59 riguarda invece i contribuenti non ricompresi nei due elenchi di cui sopra (articoli 57 e 58) per i quali vale la “remissione in termini”: i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
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Bonus 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono aderire allo smart working.
I lavoratori dipendenti che non potranno aderire allo smart working, e che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 40.000,00 hanno diritto ad un premio di 100 euro, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito e che deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I datori di lavoro corrisponderanno il premio nella busta paga di aprile e potranno compensare questo importo con lo stesso meccanismo già previsto per il bonus Renzi entro il giorno 16 del mese di maggio (art. 60).
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Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per gli affitti pagati da botteghe e negozi.
L’articolo 61 prevede un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
L’articolo 62 prevede invece un credito d’imposta per botteghe e negozi nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
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Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (art. 64).
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
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Liquidità per i piccoli professionisti tramite l’esonero provvisorio dall’applicazione della ritenuta d’acconto (art.58).
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto Irpef, al fine di fornire maggiore liquidità a lavoratori autonomi e professionisti.
La condizione essenziale è che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ultimo Aggiornamento: 17 Marzo 2020