Finanza AgevolataNewsCREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: OBBLIGO INDICAZIONE IN FATTURA

2 Ottobre 2020
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: OBBLIGO INDICAZIONE IN FATTURA

 

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iperammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura.

Nello specifico, l’art. 1 comma 195 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari” compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro (beni ex super ammortizzabili, ai quali è associato il credito d’imposta del 6%), sia quelli materiali e immateriali “4.0” (beni ex iper ammortizzabili, ai quali è associato un credito d’imposta rispettivamente del 40% o del 15%).

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa. (Ad esempio “spesa agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. da 184 a 194 della L. 160/2019”).

Null’altro ha precisato per il momento il legislatore, per quanto concerne l’elencazione degli altri documenti idonei a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

In caso di acquisizione a titolo di proprietà del bene i documenti rilevanti possono essere, a mero titolo di esempio, i seguenti:

preventivo del fornitore;

ordine d’acquisto;

contratto di acquisto;

fattura/e elettronica;

DDT;

verbale di installazione/collaudo se previsto.

Quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, dalla formulazione normativa non appare chiaro se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. La norma infatti dispone solo la revoca in mancanza della “documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25905/2017, ha tuttavia affermato che “le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritto e, pertanto, non possono imporre al contribuente adempimenti non espressamente previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca dell’agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge”. Dichiara quindi che, la disposizione di cui all’art. 8 comma 8 della legge n. 388 del 2000, citata per il recupero di un credito di imposta, in ragione dell’assenza della dicitura nella fattura di acquisto del bene prevista dalla circ. n. 41/2001, non ha alcun fondamento di legittimità.

Considerata l’importanza della questione, si auspica che vengano forniti al più presto chiarimenti ufficiali. Al momento si può tenere in considerazione che da un lato, la quantificazione del credito può agevolmente essere ricostruita al termine del 2020 con appositi prospetti ad hoc, nei quali inserire le fatture di acquisto, i costi sostenuti e il credito spettante e dall’altro, rimane pur sempre valido il principio contenuto nell’art. 3 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone di non prevedere adempimenti a carico dei contribuenti nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore delle leggi che li istituiscono, per cui una lettura estensiva della disposizione potrebbe autorizzare da parte dell’Amministrazione un periodo di tolleranza.

In via prudenziale, in caso di omissione, è possibile procedere richiedendo lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

I fornitori che devono emettere fattura per acquisto di beni rientranti nella nuova agevolazione, possono inserire tale dicitura o all’interno del documento oppure nel campo commento.

Ultimo Aggiornamento: 01 Ottobre 2020

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