TRANSIZIONE 4.0 – CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato e aggiornato la Manovra di Bilancio 2021 in data 16/11/2020.
Nel nuovo piano per lo sviluppo nazionale Transizione 4.0, per la ripresa economica, vengono potenziate e prorogate fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia di ricerca e sviluppo, formazione e acquisto di beni strumentali.
Il credito d’imposta per beni strumentali nuovi è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.
Investimenti in beni strumentali
Il disegno di legge di bilancio 2021 modifica l’entità del beneficio fiscale prevedendo delle aliquote potenziate che saranno applicate già agli investimenti effettuati con decorrenza 16 novembre 2020.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, si applicano le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:
- per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario;
- per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione della prestazione (se il contratto prevede la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi, rileva il momento della liquidazione di ogni SAL);
- per i beni costruiti in economia, i costi oggetto del credito d’imposta sono quelli sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori sono iniziati o sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo ed ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione.
Per i medesimi investimenti realizzati tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 restano fermi i limiti di spesa massima ammissibile ma variano le aliquote agevolative, che si riducono rispettivamente al 40%, 20% e al 10%.
Investimenti in beni immateriali
I beni immateriali dell’allegato B acquisiti con decorrenza 16 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20%, nel limite massimo di 1 milione di euro.
Per i beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nell’allegato B, il credito d’imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti realizzati tra il 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021; gli investimenti posti in essere tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6%.
Investimenti in beni materiali
Per i beni strumentali materiali diversi da quelli presenti nell’allegato A, il credito d’imposta spetta nella misura del 10% per gli investimenti realizzati tra il 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021; per gli investimenti realizzati tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6%.
Obblighi documentali
Ai fini dei successivi controlli, sono confermati gli oneri documentali. In particolare, viene disposto che è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso richiamo della norma di riferimento.
Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (ricompresi negli allegato A e B annesso alla Legge di Bilancio 2017), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale della perizia o dell’attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.
Periodo di fruizione
Secondo le nuove regole, il credito di imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0.
Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, invece l’utilizzo può partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni 4.0.
Come per la precedente disciplina, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997), ma in 3 quote annuali (anziché in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per i beni immateriali 4.0).
Le nuove regole prevedono inoltre che i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali “generici” in un’unica quota annuale.
Cessione del bene e recupero del credito
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Credito d’imposta per beni strumentali anche per i professionisti
Il credito d’imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Ultimo aggiornamento 26/11/2020