Finanza AgevolataNewsCOMPENSAZIONE IN UN UNICA SOLUZIONE NEL 2021 DEL BONUS BENI STRUMENTALI MATERIALI “GENERICI”

3 Giugno 2021

COMPENSAZIONE IN UN’UNICA SOLUZIONE NEL 2021 DEL BONUS BENI STRUMENTALI MATERIALI “GENERICI”

Estesa la possibilità di utilizzare il Bonus Beni Strumentali nuovi in compensazione in un’unica soluzione per gli investimenti in beni strumentali materiali “generici” effettuati nel 2021.

Il decreto Sostegni bis, mediante le misure emanate a sostegno della liquidità delle imprese, interviene modificando le regole di fruizione della nuova disciplina del credito d’imposta investimenti in beni strumentali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Le modifiche si applicano ai beni strumentali materiali ordinari rientranti nell’ex super ammortamento, per i quali è stata prevista l’estensione anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro della facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta in unica soluzione.

Per il recupero del credito d’imposta per i suddetti investimenti si passa dunque da tre ad un anno, anche per chi supera il limite di 5 milioni di euro di ricavi e compensi.

Le novità introdotte dal decreto Sostegni bis rettificano quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 aggiungendo, dopo il comma 1059, il comma 1059-bis:

Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Come già evidenziato, si tratta dei beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017. Non cambiano infatti le regole di utilizzo previste per il 2021 per le altre tipologie di beni e per quelli immateriali e materiali rientranti nell’ambito dell’Industria 4.0 (Allegato A ed Allegato B della legge di bilancio 2017).

Per i seguenti investimenti in beni:

  • materiali e immateriali ordinari effettuati dal 01.01.2022;

  • immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro;

  • materiali e immateriali 4.0, indipendentemente dal momento di effettuazione e dal volume di ricavi dell’impresa beneficiaria;

resta invariata l’ordinaria compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno:

  • di entrata in funzione del bene, per beni immateriali ordinari;

  • di interconnessione, per beni materiali e immateriali 4.0, con facoltà di fruizione in misura ridotta (vale a dire con l’aliquota dei beni ordinari) a partire dall’anno di entrata in funzione.

 

link di riferimento Gazzetta Ufficiale

ultimo aggiornamento 03/06/2021

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