BONUS IDRICO
Il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/10/2021, individua i beneficiari ed i criteri per l’ammissione al Bonus Idrico introdotto con Legge di Bilancio 2021.
L’agevolazione consiste in un rimborso, riconosciuto nel limite massimo di 1.000,00 euro, alle persone fisiche residenti in Italia, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma.
La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.
Spese ammissibii
L’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per:
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la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
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la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Come beneficiarne
Al fine di ottenere il rimborso, il beneficiario dovrà munirsi di identità digitale (SPID o carta di identità elettronica) e registrarsi sull’applicazione web “Piattaforma bonus idrico” accessibile dal sito del Ministero della transizione ecologica, per la compilazione delle dichiarazioni ed autocertificazioni inerenti alla tipologia di intervento eseguito, all’identificazione dell’immobile e dei relativi titoli giuridici e per l’indicazione delle coordinate IBAN su cui ricevere l’accredito del rimborso.
All’istanza deve essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito, attestante l’acquisto dei beni.
Cumulo con altre agevolazioni
Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornituira, posa in opera ed installazione dei medesimi beni.
Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore ISEE.
Si rimane in attesa di ricevere ulteriori indicazioni in merito all’operatività della Piattaforma Bonus Idrico, la cui attivazione sarà resa nota con successive comunicazioni ministeriali.
Ultimo aggiornamento 26/10/2021