Finanza AgevolataNewsTERMINI DI PRESENTAZIONE PER CREDITO DI IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI

5 Novembre 2021
TERMINI DI PRESENTAZIONE PER CREDITO DI IMPOSTA PER TESSILE, MODA E ACCESSORI

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28 ottobre 2021 ha definito i termini di presentazione della domanda per il credito d’imposta rimanenze di magazzino nei settori tessile, moda e accessori.

Per l’incentivo sono messi a disposizione 245 milioni di euro: 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022.

Agevolazione

L’articolo 48-bis del DL n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), e successive modificazioni, ha previsto un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n°917), eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Termini e modalità di richiesta dell’agevolazione

Il Bonus è fruibile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui si è sostenuto l’investimento. Il metodo e i criteri per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino devono essere omogenei tra i vari periodi di imposta.

Nei riguardi dei soggetti con bilancio certificato, il conteggio delle rimanenze è verificato sulla base dei valori di bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

L’invio telematico delle comunicazioni per la fruizione dell’agevolazione, effettuato con apposito modello, dovrà avvenire:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020;

  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

Settori ammissibili all’agevolazione

Possono accedere al credito d’imposta le società aventi i seguenti codici Ateco:

  • 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili

  • 13.20.00 Tessitura

  • 13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

  • 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia

  • 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

  • 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

  • 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette

  • 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

  • 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

  • 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

  • 13.99.10 Fabbricazione di ricami

  • 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

  • 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

  • 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

  • 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

  • 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno

  • 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

  • 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

  • 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

  • 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

  • 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

  • 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

  • 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

  • 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

  • 15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

  • 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

  • 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

  • 15.20.10 Fabbricazione di calzature

  • 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

  • 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature

  • 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

  • 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

  • 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

  • 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

  • 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

  • 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

  • 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

  • 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

  • 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta, rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

link di riferimento Agenzia delle Entrate 1

link di riferimento Agenzia delle Entrate 2

link di riferimento MISE

Ultimo aggiornamento 05/11/2021

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