Finanza AgevolataNewsCERTIFICAZIONE ATTIVITÀ RICERCA E SVILUPPO E BONUS R&S FARMACI

13 Luglio 2022
CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ RICERCA E SVILUPPO E BONUS R&S FARMACI

Certificazione per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo e Bonus R&S farmaci con il Decreto Semplificazioni.

Il decreto Semplificazioni, entrato in vigore il 22 giugno 2022, prevede all’art. 26 “Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione” ed introduce la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio.

Il decreto interviene, altresì, sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci al fine di chiarire che l’agevolazione si applica a tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico, non alla sola attività riferibile a nuovi medicinali.

Certificazione credito ricerca, sviluppo e innovazione

Al fine della corretta operatività delle discipline per i Bonus Ricerca e sviluppo, Innovazione e Design, previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

La medesima certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito.

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabiliti i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione. I certificatori, nel processo valutativo propedeutico al rilascio della certificazione, dovranno attenersi alle apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, che verranno periodicamente elaborate e aggiornate.

Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Credito d’imposta R&S Farmaci

L’art. 31 del decreto Sostegni bis prevede un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci, inclusi i vaccini.

Il bonus è riconosciuto nella misura del 20% dei costi sostenuti, dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario.

Sono considerate ammissibili al bonus le spese sostenute per:

  • attività di Ricerca Fondamentale
  • attività di Ricerca Industriale
  • attività di Sviluppo Sperimentale e Studi di Fattibilità
  • attività di Sviluppo nel corso della sua durata.

I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo, riferibili ad una specifica categoria, sono imputati alle seguenti voci di spesa:

  • spese relative al personale impiegato nel progetto;
  • costi relativi a strumentazione e attrezzature utilizzati nell’attività del progetto;
  • costi relativi ad immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
  • costi relativi ad attività di ricerca contrattuale e per i servizi di consulenza, nonché i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Per il bonus è esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti previsti dalla legislazione vigente) e non concorre alla formazione del reddito.

Link di riferimento Gazzetta Ufficiale 1

Link di riferimento Gazzetta Ufficiale 2

Ultimo aggiornamento 13/07/2022

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