MAGGIORAZIONE ALIQUOTE BONUS FORMAZIONE 4.0
Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese è stata introdotta, con l’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), una maggiorazione delle aliquote per il calcolo del Bonus Formazione 4.0.
Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 1° luglio 2022, ha reso operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla Formazione 4.0 indicando nel dettaglio le condizioni per fruire della maggiorazione del bonus. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 1° luglio 2022, dovrà emanarsi il Decreto Direttoriale MISE il quale detterà i criteri e le modalità di accertamento delle competenze.
Bonus Formazione 4.0: cos’è
Il Bonus Formazione 4.0 ha il fine di stimolare le imprese ad avviare attività di formazione al personale per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Le attività di formazione riguardano le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- robotica avanzata e collaborativa;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Soggetti beneficiari
I soggetti destinatari del bonus Formazione 4.0 sono: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono inoltre inclusi gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, ad esclusione delle imprese in difficoltà.
Spese agevolabili
Sono agevolabili:
- le spese sostenute per la formazione del personale dipendente e degli imprenditori, viene meno il vincolo alla presenza di un rapporto di lavoro subordinato;
- le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alle attività di formazione, a decorrere da quest’anno non sussiste più il limite di agevolabilità del 30% della retribuzione complessiva annua;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti: spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature per le ore impiegate nell’attività formativa. Restano tuttavia escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle relative a personale dipendente con disabilità;
- i costi per servizi di consulenza relativi al progetto di formazione;
- le spese generali indirette (spese amministrative, canoni di locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
La misura
Il bonus è riconosciuto nella misura del:
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Maggiorazione aliquote Bonus Formazione 4.0
Per sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale, creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0, è riconosciuto alle stesse un credito d’imposta sulle attività formative 4.0 potenziato fino al 70%.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:
- dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- dal 40% al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Il decreto specifica che la maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa, ossia:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- Istituti tecnici superiori;
- Centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
- European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Ultimo aggiornamento 12/07/2022
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