RECUPERO DEI CREDITI D’MPOSTA ENERGIA MATURATI NEL 2022 CON REMISSIONE IN BONIS
Recupero dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 con remissione in bonis.
Risoluzione AdE
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/E del 19 giugno, consente ai contribuenti che hanno crediti inutilizzati, i quali per errore non sono stati comunicati entro il 16 marzo scorso, di inviare una nuova dichiarazione, recuperando la possibilità di compensazione.
Entro lo scorso 16 marzo le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta energia relativi al terzo ed al quarto trimestre 2022, avrebbero dovuto inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione circa l’ammontare dei bonus spettanti per i citati trimestri. Il mancato invio ha comportato la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.
La risoluzione A.d.E. 27/E affronta il problema delle imprese che hanno omesso o non correttamente compilato la comunicazione richiesta per i crediti, ritenendo che tale comunicazione non rappresenti un elemento costitutivo dei crediti, ma un mero adempimento formale. Pertanto il mancato adempimento previsto dal Dl n. 176/2022 non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo e la sua omissione non ne invalida l’esistenza, ma ne impedisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Recupero Crediti Prodotti Energetici
Le imprese interessate, in presenza di crediti spettanti non comunicati, o comunicati per importi inferiori a quelli spettanti, potranno dunque recuperare i crediti attraverso la remissione in bonis a patto che la violazione non sia stata constatata dal Fisco o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Per procedere con il recupero occorrerà versare la sanzione prevista e inviare la comunicazione al più tardi entro il prossimo 30 settembre, termine ultimo per la compensazione.
Lo scarto del modello F24 relativo ai crediti che avrebbero dovuto formare oggetto della comunicazione non preclude l’accesso al beneficio. La delega risulta scartata in conseguenza alla rilevazione di un’anomalia, ossia il mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.
Modalità
La risoluzione preannuncia infine la riapertura, già dai prossimi giorni, del canale telematico richiesto per inviare le comunicazioni da parte di chi intende avvalersi della remissione in bonis.
Link di riferimento Agenzia delle Entrate
Ultimo aggiornamento 20/06/2023