Finanza AgevolataNewsZES UNICA PRODUZIONE PRIMARIA

12 Novembre 2024
ZES Unica: modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese attive nei settori della produzione primaria

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2024 il decreto attuativo adottato dal Ministero dell’agricoltura,.della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) in data 18 settembre 2024.

Il provvedimento reca le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti nella ZES Unica.(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia) effettuati dalle imprese.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta:

  • le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • le imprese attive nel settore forestale;
  • le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria,.di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro.

Procedura di accesso

I soggetti interessati, per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, comunicano all’Agenzia delle Entrate,.dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili, utilizzando l’apposito modello di comunicazione.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale.resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle predette comunicazioni.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del citato provvedimento.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione.contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

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Link di riferimento Gazzetta Ufficiale

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