Efficienza Energetica ImpresaFinanza AgevolataNewsTRANSIZIONE 5.0: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2025

16 Gennaio 2025
Transizione 5.0: le novità previste dalla Legge di Bilancio 2025 alla disciplina agevolativa

La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto significative modifiche al Piano Transizione 5.0.

Le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2025 si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

Potenziamento della base di calcolo per i moduli fotovoltaici

Gli investimenti in impianti che includono moduli fotovoltaici specificati all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 contribuiscono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al:

  • 130% per moduli fotovoltaici di cui alla lettera a), prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  • 140% moduli fotovoltaici con celle di cui alla lettera b), prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 150% per moduli fotovoltaici di cui alla lettera c), prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Riorganizzazione degli scaglioni di investimento

Gli scaglioni di investimento sono stati riorganizzati, accorpando il primo (fino a 2,5 milioni di euro) ed il secondo (oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro) in un unico scaglione.

Il credito d’imposta è pertanto riconosciuto nelle seguenti misure:

Calcolo della riduzione dei consumi energetici

Gli investimenti in beni indicati nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che migliorano l’efficienza energetica e sostituiscono beni materiali tecnologicamente analoghi interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di richiesta del beneficio, contribuiscono al risparmio energetico della struttura produttiva o dei processi interessati, rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%. È comunque possibile dimostrare una riduzione dei consumi energetici superiore a tali percentuali.

La riduzione dei consumi energetici è considerata conseguita nei progetti di innovazione realizzati tramite una ESCo e regolati da un contratto EPC (Energy Performance Contract), purché quest’ultimo preveda esplicitamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sul territorio nazionale di almeno il 3% o dei processi coinvolti di almeno il 5%.

Cumulabilità con altre misure agevolative

Il credito d’imposta Transizione 5.0 può essere cumulato con il credito d’imposta per investimenti nella effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica e nella Zona logistica semplificata (ZLS).

Il credito d’imposta è, altresì, cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In ogni caso, il beneficio non può essere superiore al costo sostenuto.

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