Finanza AgevolataNewsAIUTI DI STATO: PROROGA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

7 Novembre 2022
AIUTI DI STATO: PROROGA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Aiuti di stato: modificato il Quadro temporaneo di crisi, la proroga della Commissione Europea al 31 dicembre 2023.

Comunicato

La Commissione Europea, con comunicato del 28 ottobre 2022, ha modificato il quadro temporaneo di crisi per gli Aiuti di Stato, prevedendo una proroga di tutte le misure fino al 31 dicembre 2023.

La proroga è stata concessa per permettere agli Stati membri di continuare ad avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Il quadro temporaneo di crisi è stato adottato il 23 marzo 2022 ed è stato modificato una prima volta il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all’inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.

A causa del protrarsi del conflitto russo-ucraino e dei suoi effetti diretti e indiretti sull’economia e sulla situazione energetica, il 28 ottobre scorso la Commissione Europea ha apportato ulteriori modifiche al regime di aiuti concessi nel quadro Temporary Framework Crisis.

Ultime modifiche

A seguito delle indagini e consultazioni con gli Stati Membri, la Commissione Europea ha previsto le seguenti modifiche:

  • Proroga fino al 31 dicembre 2023 di tutte le misure previste dal quadro temporaneo di crisi.
  • Aumento dei massimali fissati per gli aiuti di importo limitato fino a 250 mila euro per le imprese operanti nei settori dell’agricoltura e 300 mila euro per le imprese operanti nei settori della pesca e acquacoltura, e fino a 2 milioni di euro per le imprese di tutti gli altri settori.
  • Introduzione di maggiore flessibilità per il sostegno alla liquidità alle imprese del settore energetico nel quadro delle loro attività di negoziazione. In casi eccezionali e nel rispetto di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire garanzie pubbliche con una copertura superiore al 90% se fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti.
  • Aumento della flessibilità e possibilità di sostegno per le imprese colpite dall’aumento dei costi dell’energia, fatte salve le misure di salvaguardia. Gli Stati membri saranno autorizzati a calcolare il sostegno sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per ridurre il consumo energetico e garantire il proseguimento delle attività economiche. Inoltre, possono fornire sostegno in modo più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, fatte salve le misure di salvaguardia volte ad evitare sovracompensazioni. Per le imprese che ricevono importi di aiuto più elevati, il quadro temporaneo di crisi prevede l’impegno di definire un percorso verso la riduzione dell’impronta di carbonio del consumo energetico e l’attuazione di misure di efficienza energetica.
  • Introduzione di nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con il regolamento (UE) 2022/1854.
  • Chiarimenti sui criteri di valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione. In particolare, tale sostegno alla solvibilità dovrebbe essere: i) necessario, adeguato e proporzionato; ii) comportare una remunerazione adeguata dello Stato; e iii) essere corredato di opportune misure in materia di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di acquisizioni e di pagamenti di dividendi e bonus.

Degna di nota è anche la decisione della Commissione di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di concedere misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile nell’ambito del quadro temporaneo di aiuti di Stato legato all’emergenza COVID-19.

Link di riferimento Commissione Europea

Ultimo aggiornamento 07/11/2022

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