Finanza AgevolataNewsCODICI TRIBUTO BONUS ENERGIA E GAS OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

6 Ottobre 2022
CODICI TRIBUTO BONUS ENERGIA E GAS OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

Bonus Energia e Gas Imprese: l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L’art. 1 del DL 144/2022 (c.d. decreto “Aiuti-ter”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.9.2022) ha previsto l’estensione del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Bonus imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (c.d. “energivore”) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019 è riconosciuto un bonus, sotto forma di credito d’imposta, del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Bonus imprese non energivore

Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (ricomprendendo quindi anche bar, ristoranti e attività commerciali), diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), il credito d’imposta viene esteso ai mesi di ottobre e novembre, in misura pari al 30%.

Bonus imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il bonus è riconosciuto all’impresa qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Bonus imprese non gasivore

Alle imprese non gasivore è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Anche per le imprese non gasivore, resta il parametro del 30% dell’aumento del prezzo di riferimento nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019.

Utilizzo Bonus

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta prevede che gli stessi, entro la data del 31 marzo 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta tramite il modello F24 sono stati quindi istituiti i codici tributo:

  • 6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
  • 6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”
  • 6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”
  • 6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Link di riferimento Agenzia delle Entrate

Ultimo aggiornamento 06/10/2022

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