Via libera alla compensazione con modello F24 dei crediti d’imposta Transizione 4.0.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 15 maggio la Risoluzione n. 25 con la quale fornisce alcune istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta in compensazione con modello F24.
Risoluzione n.25
Dopo l’approvazione del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dello scorso 24 aprile, che ha definito le modalità per l’invio dei modelli della comunicazione da parte delle imprese, termina la sospensione prevista dall’Agenzia delle Entrate.
A stabilirlo è la Risoluzione A.d.E. n.25 del 15 maggio 2024 la quale aggiorna quanto previsto con la precedente Risoluzione A.d.E. n.19 del 12 aprile 2024, che aveva sospeso la fruizione dei crediti in linea con quanto dal Dl n. 39/2024.
La risoluzione n. 25 fornisce istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta in compensazione con modello F24.
Le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione relativa all’ammontare complessivo degli investimenti possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e quelli per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica. Devono indicare nel modello F24 i codici tributo 6936, 6937, 6938, 6939 e 6940, e come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro in quelli delle comunicazioni trasmessi dal Mimit all’Agenzia, i relativi modelli F24 saranno scartati.
Faq A.d.E. del 16 aprile
Con una faq del 16 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha disposto che per i crediti d’imposta inerenti agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
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dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
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dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
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Link di riferimento Agenzia delle Entrate