Finanza AgevolataNewsCREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0, LA LEGGE DI BILANCIO RIMODULA I TERMINI: CONSEGNA AL 30 SETTEMBRE 2023

13 Gennaio 2023
Credito d’imposta investimenti 4.0, la Legge di Bilancio 2023 rimodula i termini di consegna dei beni 4.0 al 30 settembre 2023.

C’è tempo fino al 30 settembre 2023 per completare gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 prenotati entro fine anno, usufruendo del credito di imposta previsto per il 2022. Il comma 423 della Legge di Bilancio allunga di tre mesi il termine previsto dal comma 1057 della legge 178/2020, andando a rettificare quanto disposto dal decreto Milleproroghe, approvato il 21 dicembre 2022, il quale sanciva lo slittamento al 31 dicembre 2023.

Il credito d’imposta per gli investimenti materiali 4.0 (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento) 2022 è pari al:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal 2023, in assenza di “prenotazione” precedente, oppure nel caso in cui l’investimento prenotato nel 2022 slitti a dopo il 30 settembre, le suddette aliquote agevolative saranno dimezzate (20%-10%-5%).

Nessuna proroga è prevista, invece, per il completamento degli investimenti in beni ordinari “prenotati” entro il 31 dicembre 2022. Per il credito d’imposta del 6%, resta confermata, infatti, la scadenza del 30 giugno 2023 per l’effettuazione dell’investimento. Dal 2023, per questi investimenti non 4.0 non è previsto alcun credito di imposta.

In riferimento al credito d’imposta sugli investimenti in beni immateriali 4.0 (allegato B, legge 232/2016), inoltre, non è stata prevista la proroga della maggiorazione del credito al 50%, disposta dal Dl 50/2022 per gli investimenti di cui al comma 1058 della legge 178/2020 effettuati nell’anno 2022, oppure entro il 30 giugno 2023 in presenza di “prenotazione”.

Per tali investimenti, sono, pertanto, confermate le originarie aliquote agevolative di seguito riportate distinte per anno:

  • 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Link di riferimento MIMIT

Ultimo aggiornamento 13/01/2023

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