FONDO PER GLI INVESTIMENTI INNOVATIVI DELLE IMPRESE AGRICOLE
Con il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021, il Ministero dello Sviluppo ha stabilito le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.
Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Il fondo ha una dotazione iniziale di euro 5.000.000,00 per l’anno 2020, che saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto nel limite massimo di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, presentino i seguenti requisiti:
- essere di micro, piccola e media dimensione;
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:
-
nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva;
-
i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 percento delle spese ammissibili ovvero del 40 percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.
Investimento e spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
- beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016;
- beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni sopraelencati deve essere:
- inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
- relative a beni usati;
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.
L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.
Procedura di accesso
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello. I termini di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con il medesimo provvedimento, saranno, altresì, definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.
Cumulo delle agevolazioni
Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall’art. 8 del regolamento ABER, ma non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.
ultimo aggiornamento 15/10/2021