ISTITUITI CODICI TRIBUTO BONUS ENERGIA E GAS TERZO TRIMESTRE 2022
Bonus energia e gas naturale terzo trimestre 2022: istituiti quattro nuovi codici tributo per le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta riconosciuti per la compensazione dei costi sostenuti.
Con la risoluzione n. 49/E del 16 settembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, mediante modello F24, dei crediti riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas per i mesi di luglio, agosto e settembre.
Soggetti beneficiari ed agevolazioni
Il Decreto Aiuti bis ha previsto per il terzo trimestre 2022 i seguenti crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Energia elettrica
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Gas Naturale
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Codici tributo utilizzo agevolazioni
Ai fini della fruizione dei bonus per le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del bonus spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
L’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta sarà ammesso entro la data del 31 dicembre 2022 mediante i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 16 settembre, ossia:
- “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Link di riferimento Agenzia delle Entrate
Ultimo aggiornamento 21/09/2022
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