PNRR: SI AL CUMULO DEGLI AIUTI PER LE IMPRESE IN RELAZIONE AD UN UNICO INVESTIMENTO
PNRR: con circolare di fine anno il MEF dice SI al cumulo degli aiuti per le imprese in relazione ad un unico investimento.
Prima interpretazione di divieto cumulo
La Circolare n. 21, del Dipartimento della Ragioneria dello Stato istituito presso il MEF, datata 14 ottobre 2021, mediante le Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR, aveva richiamato l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia, il divieto di una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.
L’interpretazione generale di questa istruzione, che richiama il Regolamento Europeo 2021/241, ha fatto desumere che vi fosse il divieto di cumulo tra qualsiasi incentivo finanziato con le risorse del PNRR e altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse fossero, anche se finanziate con risorse statali.
Distinzione tra doppio finanziamento e cumulo aiuti
La nuova circolare di chiarimento n. 33 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, datata 31 dicembre 2021, sottolinea invece che doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili, di cui solo il primo era e resta vietato.
Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, dispone che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
La cumulabilità invece si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.
Alle imprese è, pertanto, consentito il cumulo di fonti finanziarie diverse all’interno di un unico progetto, a patto che il sostegno non copra lo stesso costo.
La circolare pubblicata dal Dipartimento istituito presso il MEF, per spiegare meglio la dinamica, fornisce il seguente esempio pratico:
“Se una misura del PNRR ha finanziato il 40% del valore di un progetto, il 60% per cento rimanente può essere sovvenzionato da altri tipi di sostegni, a patto che non si superi il 100% del relativo costo”.
In caso di superamento del costo totale dell’operazione, si rientra nella fattispecie del doppio finanziamento, in quanto parte delle spese sostenute sarebbero finanziate due volte.
PNRR: SI al cumulo per le misure del piano Transizione 4.0
Le misure del piano Transizione 4.0 sono tra quelle maggiormente interessate da questa disciplina, in quanto, sui costi agevolabili insistono diversi incentivi (ad. esempio per l’acquisto dei beni strumentali è possibile richiedere anche la Nuova Sabatini o il Credito d’imposta per il Mezzogiorno).
Nella circolare, la Ragioneria dello Stato specifica che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.
Conclusioni
In conclusione, con la netta distinzione tra i due principi sopra richiamati, comprovata dai riferimenti normativi europei citati e conforme ai principi immanenti nell’ordinamento domestico, si conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.
Ultimo aggiornamento 11/01/2022