PROROGA AL 2021 DELL’OBBLIGO DI NOMINA ORGANI DI CONTROLLO DA PARTE DELLE SRL
Obbligo nomina revisori legali ai bilanci 2021, in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, introducendo l’art. 51-bis, il legislatore proroga l’obbligo di nomina del revisore o degli organi di controllo per le Srl e per le società cooperative.
La proroga è di due anni, pertanto, l’obbligo viene posticipato ai bilanci relativi all’anno d’imposta 2021 modificando così l’art. 379, comma 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La finalità della proroga è di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa.
Obbligo legislativo della nomina
La nomina dell’organo di revisione contabile è stata resa obbligatoria laddove la società:
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è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
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controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
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ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi e ai dipendenti.
Con riferimento al terzo dei citati punti, tali limiti sono stati modificati anche dal decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) e consistono in:
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totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
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ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
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dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi
consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.
Emissione strumenti finanziari non partecipativi
Per le società cooperative, alle ipotesi sopra enunciate, si aggiunge quella contemplata dall’articolo 2543 c.c.
Conseguentemente, tutte le cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono tenute a nominare l’organo di controllo anche quando emettano strumenti finanziari non partecipativi.
Considerazioni
Essendo venuta meno l’obbligatorietà della nomina, sussisterebbero le condizioni per applicare la revoca per giusta causa del revisore legale, ossia la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo per intervenuta carenza dei requisiti di legge.
Tuttavia, in caso di revoca del revisore il revisore per un anno non potrebbe assumere alcun incarico all’interno della società, in applicazione dell’art. 8 del Decreto Milleproroghe.
La soluzione da adottare in questi casi, sarebbe quella di predisporre un verbale d’assemblea con risoluzione consensuale, in luogo della revoca o delle dimissioni; in questo caso non sarebbe necessario aspettare un anno per la nomina del medesimo revisore ma si potrebbe optare immediatamente per l’assegnazione dell’incarico.
Ultimo Aggiornamento: 24 Luglio 2020