PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE AL 30 SETTEMBRE 2023 E BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
Tregua fiscale: proroga al 30 settembre 2023 del Ravvedimento speciale ed applicabilità al Bonus Investimenti nel Mezzogiorno.
Entro il 30 settembre 2023 i contribuenti hanno la possibilità di regolarizzare le violazioni dichiarative commesse sino al 2021, con una forma di ravvedimento speciale con riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo.
L’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie utile a sanare le violazioni che riguardano le dichiarazioni, validamente presentate fino al 31 dicembre 2021.
Il ravvedimento speciale concerne le sole violazioni riguardanti le dichiarazioni sui tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. La principale differenza rispetto al ravvedimento ordinario riguarda la riduzione delle sanzioni, fissata ad 1/18 del minimo edittale e la possibilità di effettuare il pagamento in forma rateale. La procedura si perfeziona con il pagamento del dovuto, ovvero della prima rata del rateizzo, entro il 30 settembre 2023 (inizialmente il termine era il 31 marzo 2023 e prorogato dal Decreto Bollette).
Di seguito viene approfondita anche l’applicabilità di detta misura al fine di sanare l’errata determinazione del Credito d’imposta Investimenti nel Mezzogiorno, con conseguente utilizzo in compensazione di somme in esubero rispetto a quelle spettanti.
Violazioni sanabili con il ravvedimento speciale
Tramite il ravvedimento speciale è possibile sanare le violazioni:
- riferite ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
- diverse da quelle concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle violazioni formali;
- concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Gli effetti della regolarizzazione si limitano alle sole dichiarazioni validamente presentate (non deve trattarsi di dichiarazioni omesse) e a quelle violazioni non ancora contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
Il contribuente potrà perfezionare la sua posizione nei confronti del Fisco con:
- la rimozione dell’irregolarità entro il 30 settembre 2023;
- il versamento dell’imposta e degli interessi dovuti, nonché delle sanzioni, pari ad 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge.
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento del quantum dovuto:
- in rata unica entro il 30 settembre 2023;
- oppure in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima (da versare rispettivamente, entro: il 31 ottobre, il 30 novembre, il 20 dicembre e il 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Come precisato nella Circolare A.d.E. 2/E del 27 gennaio 2023 è possibile versare le somme dovute utilizzando eventuali crediti in compensazione.
Per consentire il versamento tramite modello F2 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione, con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi codici tributo.
Ravvedimento speciale e Bonus Investimenti nel Mezzogiorno
Il ravvedimento speciale può essere applicato anche nel caso del credito d’imposta Mezzogiorno utilizzato in misura maggiore a quella spettante, in ragione di un errore compiuto a monte nella determinazione del credito stesso (ad esempio poiché erroneamente si è considerata una percentuale di spettanza superiore a quella effettivamente prevista dalla norma in ragione della dimensione dell’impresa), in quanto, trattasi di una violazione che non è intercettabile da parte dei controlli automatizzati.
Il regime sanzionatorio del Credito d’imposta Investimenti nel Mezzogiorno, prevede, in caso di utilizzo del credito di imposta in misura superiore a quella spettante, una sanzione pari al 30% del credito utilizzato (articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Qualora, invece, sia utilizzato in compensazione un credito di imposta inesistente, è applicata la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997).
Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In sintesi, salvo che non sussista la fattispecie del credito di imposta inesistente, si ritiene possibile fare ricorso al ravvedimento “speciale” per riportare il corretto ammontare del credito di imposta spettante (con conseguente rettifica del quadro RU di redditi), potendo sanare gli utilizzi effettuati in esubero avvalendosi della riduzione delle sanzioni ad 1/18.
Link di riferimento Agenzia delle Entrate
Link di riferimento Gazzetta Ufficiale
Ultimo aggiornamento 30/03/2023
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