RINUNCIA PARZIALE AGLI AIUTI PER RISPETTARE I LIMITI DE MINIMIS
Il Consiglio di Stato si esprime sulla possibile rinuncia parziale agli aiuti de minimis delle imprese per poter rispettare i limiti UE previsti.
Le imprese che chiedono contributi pubblici nel regime de minimis possono ottenere, prima della concessione del finanziamento, una riduzione del contributo stesso per restare nei limiti del tetto previsto dal Regolamento Ue. Questo il principio applicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7 aprile 2021 n. 2792.
Posto il divieto generale di erogare aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE, il Regolamento Ue 1407 del 2013 disciplina la concessione di piccoli importi sovvenzionati dallo Stato che non sono considerati aiuti di Stato in quanto si presume che, trattandosi di aiuti di piccola entità, non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Gli aiuti concessi dallo Stato alle imprese sono considerati in de minimis se rientranti nell’importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.
Qualora un’impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto “de minimis” che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti concessi a superare il massimale previsto, può rettificare la richiesta, attraverso una rinuncia parziale del contributo.
Al fine di evitare la violazione delle norme sulla concorrenza e restare al di sotto di tale importo l’impresa beneficiaria, può chiedere pertanto, prima della verifica da parte dell’Amministrazione circa il superamento dell’importo de minimis, la riduzione della sovvenzione, nella misura necessaria per rimanere all’interno del massimale complessivo ammissibile.
In questo modo, se il contributo originariamente chiesto dall’impresa può essere ridotto in in fase successiva, non vi è il rischio di perdere l’intero importo se si è stati già ammessi all’agevolazione, sfruttando integralmente il massimale riconosciuto e contraendo l’aiuto attraverso una diversa e parziale erogazione.
Questo orientamento del Consiglio di Stato applica la sentenza della Corte di giustizia 28 ottobre 2020 individuando il momento fino al quale l’impresa può variare il contributo richiesto, al fine di restare nel tetto massimo: tale momento è individuato in quello di concessione dell’aiuto, successivo al mero inserimento nella lista dei potenziali beneficiari.
Ultimo aggiornamento 30/04/2021
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